Il Tar del Lazio ha ritenuto
illegittima la circolare con la quale nel maggio 2020 il
Direttore generale dell'Inail ha integrato il "Codice
disciplinare per i professionisti e i medici" con una serie di
previsioni sulle "competenze in merito alla gestione del
procedimento disciplinare", non previste del Regolamento di
Organizzazione dell'Istituto. Così i giudici amministrativi con
una sentenza con la quale hanno accolto in parte un ricorso
proposto da numerosi professionisti con rapporto di lavoro
dipendente presso l'Inail, unitamente alla Federazione Legali
Enti del Parastato e all'Associazione degli Avvocati e
Professionisti, Tecnici e Sanitari dell'Inail.
Tutti contestavano la Circolare in questione, lamentando, in
sintesi, che la stessa "avrebbe del tutto inopinatamente
introdotto nel Codice disciplinare - lo ricostruisce il Tar in
sentenza - una serie di previsioni non solo contrastanti con la
normativa e con lo stesso C.c.n.l. di riferimento, ma altresì
del tutto pregiudizievoli per i professionisti e gli avvocati
dipendenti dell'Inail che vedrebbero così svilita la propria
posizione e il proprio ruolo nell'ambito dell'ordinamento
dell'Istituto, trovandosi di fatto ad essere subordinati
gerarchicamente ad un mero Dirigente di unità operativa cui
sarebbe stato inspiegabilmente attribuito un potere disciplinare
nei loro confronti".
I giudici hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso
proposto. Al Collegio, infatti, è risultato evidente "che si
tratti di previsioni del tutto difformi e inedite che, di fatto,
innovano il Codice Disciplinare e che semmai avrebbero dovuto
trovare ingresso nel predetto Codice seguendo la relativa
procedura formativa di competenza del Consiglio
d'Amministrazione, non potendo invece essere introdotte con una
mera 'circolare' del Direttore Generale. Ben distinte sono,
infatti, le competenze riservate a detti organi".
In definitiva "le censurate previsioni si appalesano
illegittime in quanto finiscono per surrettiziamente subordinare
i professionisti al potere gerarchico/disciplinare non già del
Consiglio di Amministrazione ma di un Direttore Centrale (qual è
il Direttore delle Risorse Umane)".
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