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Elezioni, in vigore legge sull'informazione istituzionale

Elezioni, in vigore legge sull'informazione istituzionale

Da oggi le amministrazioni pubbliche in 'Par condicio'

PERUGIA, 12 aprile 2024, 12:22

Redazione ANSA

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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la convocazione da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per i giorni di sabato 8 giugno e di domenica 9 giugno 2024 entra in vigore la legge 28/2000, cosiddetta "Par condicio", che vieta alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale, finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari.
    La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo.
    Il divieto coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche, anche non direttamente interessate dal rinnovo dei propri organi, e si protrae dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto (comprendente, per le elezioni amministrative, l'eventuale turno di ballottaggio).
    Nello specifico, la comunicazione istituzionale in periodo elettorale è disciplinata dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica").
    Tale norma - spiega una nota dell'Assemblea legislativa dell'Umbria - prevede che, "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni" (comma 1).
    Le attività di comunicazione nel periodo elettorale sono, dunque, consentite solo se presentano i caratteri della impersonalità e della indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni. Quanto al requisito della impersonalità, le comunicazioni devono essere percepite come provenienti dall'attività istituzionale dell'amministrazione, senza l'indicazione di soggetti. L'indispensabilità delle comunicazioni è connessa all'efficace assolvimento delle funzioni e richiama quindi il concetto di indifferibilità. Sono consentite pertanto le comunicazioni la cui omissione o dilazione comprometta l'efficace svolgimento delle funzioni.
    Rientrano, inoltre, nel divieto tutte quelle attività di comunicazione volte a promuovere l'immagine del Consiglio regionale enfatizzando l'amministrazione e i suoi organi in termini di divulgazione dei risultati e accrescimento dell'immagine degli amministratori. Da regolamento è consentita la trasmissione in diretta delle sedute d'Aula.
    La valutazione della legittimità dell'attività di comunicazione nel periodo elettorale è svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) a seguito dei procedimenti avviati d'ufficio o su segnalazione, con riferimento a casi concreti e specifici.
   

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